[1]fiscali all'estero

[2]1. Su richiesta dell'autorita' competente dello Stato richiedente, l'autorita' competente dello Stato richiesto puo' autorizzare rappresentanti dell'autorita' competente dello Stato richiedente ad assistere alla fase pertinente di un controllo fiscale nello Stato richiesto. 2. Se la domanda e' accettata, l'autorita' competente dello Stato richiesto fa sapere al piu' presto all'autorita' competente dello Stato richiedente la data ed il luogo del controllo, l'autorita' o il funzionario incaricato di detto controllo, nonche' le procedure e condizioni stabilite dallo Stato richiesto per la conduzione del controllo. Ogni decisione relativa alla condizione del controllo fiscale viene adottata dallo Stato richiesto. 3. Una Parte puo' informare uno dei Depositari del suo intento di non accettare, in linea di massima, le richieste di cui al paragrafo 1. Questa dichiarazione puo' essere fatta o ritirata in qualsiasi momento

Testo vigente dal 28 febbraio 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-02-10;19~art9 · fonte su Normattiva