Parti Contraenti si assisteranno reciprocamente per la tutela dei loro patrimoni culturale e artistico, a diffonderne la conoscenza e ad incoraggiare la collaborazione tra Istituzioni operanti nella conservazione e nel restauro di monumenti nonche' tra musei ed altre Istituzioni specializzate operanti nel settore. Esse collaboreranno altresi' nella cura e nella manutenzione delle tombe e dei cimiteri militari dell'altra Parte situati nel loro territorio.

Testo vigente dal 2 luglio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-16;191~trattato-art21 · fonte su Normattiva