Ratifica ed esecuzione del trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e l'Ucraina, fatto a Roma il 3 maggio 1995
Art. 17 (Trattato)
Alte Parti contraenti concordano che le opere d'arte trafugate o asportate illegalmente, che si trovino sul loro territorio, vengano restituite all'altra Parte.
Testo vigente dal 2 luglio 1997
