Art. 18 (Trattato)
Alte Parti contraenti svilupperanno la collaborazione nei campi giuridico e consolare. Esse intendono, su base di reciprocita', agevolare per quanto possibile la concessione dei visti d'ingresso per i cittadini dell'altra Parte per visite ufficiali, di affari, a scopi culturali, turistici e privati.
Testo vigente dal 2 luglio 1997
