Alte Parti contraenti svilupperanno la collaborazione nei campi giuridico e consolare. Esse intendono, su base di reciprocita', agevolare per quanto possibile la concessione dei visti d'ingresso per i cittadini dell'altra Parte per visite ufficiali, di affari, a scopi culturali, turistici e privati.

Testo vigente dal 2 luglio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-16;192~trattato-art18 · fonte su Normattiva