Alte Parti contraenti collaboreranno alla prevenzione e nella lotta contro la criminalita' organizzata, il traffico illecito di stupefacenti e il contrabbando in tutte le sue forme. Le Parti, collaboreranno altresi' nella lotta contro il terrorismo internazionale.

Testo vigente dal 2 luglio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-16;192~trattato-art19 · fonte su Normattiva