[1]presente Accordo entrera' in vigore a partire dalla data di reciproca notifica dell'avvenuto espletamento delle procedure interne di ratifica da parte delle due Parti; esso annulla e sostituisce qualunque altro accordo o protocollo concluso anteriormente nel settore della difesa. L'Accordo ha una durata di quindici (15) anni e sara' automaticamente prorogato per tre anni se nessuna delle due Parti non notifichera' all'altra per iscritto la sua intenzione di recedere almeno sei (6) mesi prima della scadenza. La scadenza di questo Accordo non pregiudica la completa attuazione dei MOU e dei contratti conclusi in base ad esso, salvo diverso accordo tra le due Parti. In caso di estinzione del presente Accordo, restano valide le disposizioni dell'articolo 10 e dell'articolo 15, terzo paragrafo. In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo Fatto a Roma, il 15-5-2003 in due copie ciascuna in lingua italiana, francese e araba, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze sull'interpretazione, fara' fede il testo in lingua francese.

[2]PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE

Testo vigente dal 13 giugno 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-05-17;98~accordo-art15 · fonte su Normattiva