Alte Parti contraenti terranno consultazioni su temi bilaterali e multilaterali di comune interesse. I Ministeri degli Esteri dei due Paesi avranno contatti regolari. La Repubblica italiana e l'Ucraina collaboreranno in seno alle Organizzazioni internazionali di cui fanno o faranno parte. La Repubblica italiana e l'Ucraina favoriranno inoltre lo sviluppo dei rapporti tra i rispettivi Parlamenti.

Testo vigente dal 2 luglio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-16;192~trattato-art3 · fonte su Normattiva