Art. 3 (Trattato)
Alte Parti contraenti terranno consultazioni su temi bilaterali e multilaterali di comune interesse. I Ministeri degli Esteri dei due Paesi avranno contatti regolari. La Repubblica italiana e l'Ucraina collaboreranno in seno alle Organizzazioni internazionali di cui fanno o faranno parte. La Repubblica italiana e l'Ucraina favoriranno inoltre lo sviluppo dei rapporti tra i rispettivi Parlamenti.
Testo vigente dal 2 luglio 1997
