[1]Tutela dei diritti di proprieta' intellettuale
[2]Le Parti collaborano per migliorare e applicare la tutela e l'uso dei diritti di proprieta' intellettuale in base alle migliori prassi, nonche' per diffondere la conoscenza in materia. Possono rientrare nella cooperazione scambi di informazione e di esperienze in materia di prassi, promozione, diffusione, razionalizzazione, gestione, armonizzazione, tutela e applicazione efficace dei diritti di proprieta' intellettuale, prevenzione degli abusi in questo campo e lotta contro la contraffazione e la pirateria.
Testo vigente dal 23 novembre 2011
