[1]Salute

[2]1. Le Parti convengono di collaborare nei settori sanitari di reciproco interesse onde rafforzare le attivita' in materia di ricerca, gestione dei sistemi sanitari, alimentazione, prodotti farmaceutici, medicina preventiva, principali malattie trasmissibili come influenza aviaria e pandemica, HIV/AIDS, SARS e altre malattie non trasmissibili come cancro e cardiopatologie, traumi da incidenti stradali e altre minacce per la salute, compresa la tossicodipendenza. 2. La cooperazione comprende principalmente:

  • a)scambi di informazioni e di esperienze nei settori suddetti;
  • b)programmi nel campo dell'epidemiologia nonche' decentramento, finanziamento della sanita', valorizzazione delle comunita' e gestione dei servizi sanitari;
  • c)sviluppo delle capacita' tramite l'assistenza tecnica e promozione dei programmi di formazione professionale;
  • d)programmi volti a potenziare i servizi sanitari e a sostenere le attivita' connesse, tra cui la riduzione dei tassi di mortalita' infantile e materna.

Testo vigente dal 23 novembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-10-27;192~art31 · fonte su Normattiva