[1]Ambiente marino e pesca

[2]Le Parti favoriscono la cooperazione, a livello bilaterale e multilaterale, in materia di ambiente marino e di pesca onde promuovere uno sviluppo e una gestione sostenibili e responsabili. La cooperazione puo' comprendere:

  • a)scambi di informazioni;
  • b)un sostegno a una politica a lungo termine sostenibile e responsabile in materia di ambiente marino e di pesca, comprese la conservazione e la gestione delle risorse costiere e marine;
  • c)la promozione della lotta alle attivita' di pesca illegali, non segnalate e non regolamentate;
  • d)lo sviluppo del mercato e il potenziamento delle capacita'.

Testo vigente dal 23 novembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-10-27;192~art30 · fonte su Normattiva