[1]Disposizioni finali

[2]1. Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica scritta delle Parti attestante il completamento delle procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore. Il presente Accordo restera' in vigore per un periodo di tempo indeterminato salvo che una delle Parti non notifichi all'altra Parte per iscritto attraverso i canali diplomatici la sua intenzione di denunciare l'Accordo almeno 6 mesi prima della data proposta di cessazione. 2. Le Parti, su reciproco consenso scritto, possono integrare o emendare il presente Accordo. Le integrazioni e gli emendamenti concordati entrano in vigore al completamento della necessaria procedura interna e sono parte integrante del presente Accordo. In fede di cio', i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, firmano il presente Accordo. Fatto e firmato a Roma il giorno 9 del mese di luglio dell'anno 2014, in due originali, ciascuno nella lingua italiana, vietnamita ed inglese. In caso di interpretazioni divergenti prevale il testo redatto nella lingua inglese.

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 21 ottobre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;192~accordo-art13 · fonte su Normattiva