[1]Richieste di assistenza

[2](1) La cooperazione ai sensi del presente Accordo avviene sulla base delle richieste di assistenza da parte dell'autorita' competente interessata o su iniziativa dell'autorita' competente che ritenga che tale assistenza sia di interesse per l'altra autorita' competente. (2) Le richieste di assistenza vengono effettuate per iscritto. In casi di emergenza, le richieste possono essere effettuate oralmente ma vengono confermate per iscritto entro sette (7) giorni. (3) Le richieste di assistenza contengono: (a) il nome dell'autorita' competente della Parte che richiede assistenza e il nome dell'autorita' competente della Parte a cui e' stata presentata la richiesta di assistenza; (b) i dettagli del caso; (c) l'obiettivo e il motivo della richiesta; (d) una descrizione dell'assistenza richiesta; (e) eventuali altre informazioni che possano contribuire ad un'efficace esecuzione della richiesta; (4) La cooperazione puo' essere effettuata attraverso i punti di contatto stabiliti dalle autorita' competenti delle Parti.

Testo vigente dal 21 dicembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-12-04;193~allegato-art4 · fonte su Normattiva