[1]La presente Convenzione rimarra' in vigore indefinitamente, ma ciascuno Stato contraente puo' notificarne la cessazione all'altro Stato contraente, per iscritto e per via diplomatica, entro il 30 giugno incluso di ogni anno solare, a decorrere dal quinto anno successivo a quello della sua ratifica. In tal caso la Convenzione cessera' d'essere applicabile:
- a)in Svezia:
- i)ai redditi realizzati a decorrere dal 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello della denuncia; e
- ii)all'imposta sul patrimonio determinata a decorrere dal secondo anno solare successivo a quello della denuncia;
- b)in Italia: ai redditi realizzati nei periodi d'imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello della denuncia.
[2]In fede di che i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli,
[3]FATTA a Roma il 6 marzo 1980 in due esemplari in lingua italiana, svedese e francese, quest'ultima prevalendo in caso di contestazione. Per il Governo Per il Governo della Repubblica italiana del Regno di Svezia BUCCI LEWENHAUPT
Testo vigente dal 15 luglio 1982
