[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE

[2]N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nelle convenzioni.

[3]ACCORDO INTERNAZIONALE SUL GRANO DEL 1971

[4]PREAMBOLO

[5]La Conferenza delle Nazioni Unite sul grano, 1971. Considerando che l'accordo internazionale sul grano del 1949 e' stato riveduto, rinnovato o prorogato nel 1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 1966 e 1967, Considerando che le disposizioni dell'accordo internazionale sui cereali del 1967, composto e della convenzione relativa al commercio del grano e della convenzione relativa all'assistenza alimentare, scadono il 30 giugno 1971 e che e' auspicabile concludere un accordo per un nuovo periodo di tempo, Ha convenuto che il presente accordo internazionale sul grano del 1971 sia formato da due strumenti giuridici distinti:

  • a)la convenzione sul commercio del grano del 1971;
  • b)la convenzione relativa all'assistenza alimentare del 1971; e che tanto la convenzione sul commercio del grano del 1971 quanto la convenzione relativa all'assistenza alimentare del 1971, a seconda di quanto sara' convenuto, saranno sottoposte, in conformita' delle loro procedure costituzionali, alla firma, alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione dei Governi rappresentati alla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio del grano del 19/7, nonche' dei Governi degli Stati parti della convenzione relativa al commercio del grano dell'accordo internazionale sui cereali del 1967.

[6]CONVENZIONE SUL COMMERCIO DEL GRANO DEL 1971

[7]Articolo 1 Scopi

[8]La presente convenzione ha lo scopo:

  • a)di favorire la cooperazione internazionale per quanto attiene ai problemi che sono posti dal grano nel mondo, tenuto conto del rapporto che esiste fra il commercio del grano e la stabilita' economica dei mercati di altri prodotti agricoli;
  • b)di favorire lo sviluppo del commercio internazionale del grano e della farina di grano, di assicurare che tale commercio si effettui il piu' liberamente possibile nell'interesse sia dei membri esportatori che dei membri importatori e di contribuire in tal modo allo sviluppo dei Paesi la cui economia dipende dalla vendita commerciale del grano;
  • c)di contribuire, in quanto sia possibile, alla stabilita' del mercato internazionale del grano nell'interesse sia dei membri esportatori che dei membri importatori, e
  • d)di fornire, in base all'articolo 21 della presente convenzione, un quadro per la negoziazione di disposizioni relative al prezzo del grano, nonche' ai diritti e ai doveri dei membri nei riguardi del commercio internazionale del grano.

Testo vigente dal 24 maggio 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-04-08;194~art1 · fonte su Normattiva