del consiglio

  • 1)Il consiglio internazionale del grano, costituito in virtu' dell'accordo internazionale sul grano 1949, continua ad esistere ai fini dell'applicazione della presente convenzione con la composizione, i poteri e le funzioni da questa previsti.
  • 2)I membri possono essere rappresentati alle riunioni del consiglio dei delegati, supplementi e consiglieri.
  • 3)Il consiglio elegge un presidente e un vice presidente, che restano in carica durante un'annata agricola. Il presidente non gode del diritto di voto quando esercita le proprie funzioni.

Testo vigente dal 3 giugno 1989

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-05-08;208~art9 · fonte su Normattiva