1. Ogni Governo rappresentato alla Conferenza delle Nazioni Unite sul grano, del 1971, o il Governo di ogni paese parte della convenzione sul commercio del grano del 1967 puo', sino al 17 giugno 1971 incluso, aderire alla presente convenzione, restando inteso che il Consiglio puo' accordare una o piu' proroghe del termine ad ogni Governo che non abbia deposto il proprio strumento entro tale data. 2. Dopo il 17 giugno 1971 ogni Governo invitato alla Conferenza delle Nazioni Unite sul grano del 1971 potra' aderire alla presente convenzione alle condizioni che il Consiglio riterra' convenienti, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi dai membri esportatori e dei due terzi dei voti espressi dai membri importatori. 3. L'adesione avviene mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Governo degli Stati Uniti d'America. 4. Quando viene fatta menzione, ai fini dell'applicazione della presente convenzione, di membri elencati negli allegati A o B, ogni membro il cui Governo abbia aderito alla presente convenzione alle condizioni prescritte dal Consiglio conformemente al presente articolo sara' ritenuto indicato nell'allegato relativo.

Testo vigente dal 24 maggio 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-04-08;194~art25 · fonte su Normattiva