[1]Articolo V Inadempimenti degli impegni e controversie
[2]Nel caso di una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione, o di mancato adempimento degli obblighi assunti in base alla detta convenzione, il Comitato di assistenza alimentare si riunisce per decidere le misure da adottare.
Testo vigente dal 24 maggio 1974
