E INSEGNANTI I professori e gli insegnanti i quali soggiornano temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente allo scopo di insegnare o di condurre ricerche presso una universita', collegio, scuola od altro istituto di istruzione, che sono, o erano immediatamente prima di tale soggiorno, residenti dell'altro Stato contraente, non sono imponibili nel detto primo Stato contraente relativamente alle remunerazioni ricevute per tale insegnamento o ricerca, a condizione che tali remunerazioni provengano da fonti sit- uate fuori di detto primo Stato contraente.

Testo vigente dal 18 giugno 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-06-07;195~accordo-art20 · fonte su Normattiva