Ciascuno Stato Parte mantiene, costituisce o crea, al massimo entro un anno dall'entrata in vigore del presente Protocollo o dal momento della sua ratifica o adesione, uno o piu' meccanismi nazionali indipendenti di prevenzione della tortura a livello interno. Possono essere qualificati quali meccanismi nazionali di prevenzione ai fini del presente Protocollo anche organismi istituiti a livello locale, purche' rispondano ai requisiti fissati dal presente Protocollo.

Testo vigente dal 19 novembre 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-11-09;195~protocollo-art17 · fonte su Normattiva