[1]La presente Convenzione sara' ratificata al piu' presto possibile. Essa restera' in vigore per dieci anni con effetto dal 1 gennaio 1971, salva la facolta' per ciascuna delle Parti di denunciarla con preavviso di sei mesi.

[2]IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari sottoscritti, muniti dei Pieni Poteri, hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

[3]FATTO nella Citta' del Vaticano, in duplice originale, il nove agosto millenovecentosettantuno. Per la Repubblica italiana Gian Franco POMPEI

[4]Per la Stato della Citta del Vaticano Giovanni Card. VILLOT

[5]Visto, il Ministro per gli affari esteri MEDICI

Testo vigente dal 16 maggio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;196~art9 · fonte su Normattiva