[1]La presente Convenzione sara' sottoposta a ratifica ed entrera' in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica. Essa restera' in vigore per dieci anni salva la facolta' per ciascuna delle Parti di denunciarli con preavviso di sei mesi.
[2]IN FEDE DI CHE, i Plenipotenziari dei due Paesi hanno firmato la presente Convenzione.
[3]FATTO in Roma, in duplice originale; il giorno 10 del mese di settembre dell'anno millenovecentosettantuno Per la Repubblica di San Marino BIGI
[4]Per la Repubblica italiana Aldo MORO
[5]Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
[6]Il Ministro per gli affari esteri MEDICI
Testo vigente dal 29 dicembre 1972
