Parti si impegnano a concedere un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle attivita' industriali, commerciali e finanziarie di Stati terzi. In questo quadro verranno incoraggiati lo stabilimento di aree economico-industriali di libero sviluppo imprenditoriale nonche' una sempre maggiore integrazione economica in Europa. Esse favoriranno la costituzione di societa' miste anche con la partecipazione di terzi partners, l'armonizzazione delle norme giuridiche in materia economica, la formazione professionale congiunta, anche a livello dirigenziale.

Testo vigente dal 4 marzo 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-06;196~trattato-art15 · fonte su Normattiva