Parti attribuiscono un carattere prioritario alla collaborazione nel settore energetico, in materia di trasporti e di telecomunicazioni. Esse intensificheranno lo studio reciproco delle modalita' tecniche per interventi di carattere industriale in ciascuno di questi settori, con particolare riferimento al risparmio energetico ed alla modernizzazione delle infrastrutture. Le Parti si adopereranno per la realizzazione di una collaborazione organica a livello europeo in tali campi e favoriranno una cooperazione tra le organizzazioni ed enti di entrambi i Paesi.

Testo vigente dal 4 marzo 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-06;196~trattato-art16 · fonte su Normattiva