In base alla normativa vigente nei propri Stati e nel quadro del presente Accordo, le Parti Contraenti cooperano nell'attivita' di contrasto al traffico illecito di beni di valore artistico. Le Parti Contraenti trasferiscono, in conformita' alle legislazioni nazionali, i pezzi di antiquariato e le opere d'arte di valore artistico a loro disposizione, qualora siano esportati dal territorio doganale dello Stato dell'altra Parte Contraente in violazione della normativa doganale e normativa di altro tipo.

Testo vigente dal 24 novembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-10-27;196~accordo-art10 · fonte su Normattiva