In base alla normativa vigente nei propri Stati e nel quadro del presente Accordo, le Parti Contraenti cooperano nell'attivita' di contrasto al traffico illecito di beni di valore artistico. Le Parti Contraenti trasferiscono, in conformita' alle legislazioni nazionali, i pezzi di antiquariato e le opere d'arte di valore artistico a loro disposizione, qualora siano esportati dal territorio doganale dello Stato dell'altra Parte Contraente in violazione della normativa doganale e normativa di altro tipo.
Testo vigente dal 24 novembre 2011
