Le Parti Contraenti, sulla base della normativa vigente nei propri Stati e nel quadro del presente accordo, cooperano allo scopo di accertare il contrabbando e la violazione della normativa doganale, nonche' di prevenire il traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori, armi, munizioni, gas velenosi, materiali nucleari ed esplosivi.

Testo vigente dal 24 novembre 2011

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2011-10-27;196~accordo-art9 · fonte su Normattiva