Art. 5 (Protocollo)
[1]Partecipazione degli enti territoriali
[2]1. Le Parti contraenti promuovono la collaborazione internazionale tra le istituzioni competenti, al fine di individuare le migliori soluzioni concertate e coordinate a livello transfrontaliero. 2. Ciascuna Parte contraente determina nel quadro istituzionale vigente il livello piu' idoneo al coordinamento e alla collaborazione tra le istituzioni e gli enti territoriali direttamente interessati al fine di promuovere una responsabilita' solidale e, in particolare, di valorizzare e di sviluppare le sinergie potenziali nell'attuazione della politica dei trasporti, nonche' delle misure conseguenti, 3. Nel rispetto delle loro competenze nel quadro istituzionale vigente, gli enti territoriali direttamente interessati partecipano ai diversi stadi di preparazione e attuazione delle relative politiche e misure.
Testo vigente dal 20 novembre 2012
