Art. 6 (Protocollo)
[1]Misure rafforzate di protezione a livello nazionale
[2]Fatto salvo quanto disposto negli Accordi internazionali vigenti, le Parti contraenti possono adottare misure rafforzate di protezione che vanno al di la' di quelle previste dal presente Protocollo, tese alla tutela dell'ambiente alpino ecologicamente sensibile, quando lo richiedano determinate condizioni dell'ambiente o motivi di salute pubblica e di sicurezza o esigenze di protezione ambientale.
Testo vigente dal 20 novembre 2012
