Art. 4 (Protocollo)
[1]Considerazione delle finalita' nelle altre politiche
[2]1. Le Parti contraenti si impegnano a tener conto delle finalita' stabilite dal presente Protocollo anche nell'ambito delle loro altre politiche. 2. Le Parti contraenti si impegnano a verificare preventivamente e a posteriori gli effetti che altre politiche, strategie e programmi producono sul settore dei trasporti.
Testo vigente dal 20 novembre 2012
