I due Governi contraenti si riservano di stabilire in seguito e di comune accordo tutte le misure relative ai servizi di dogana e di pubblica sicurezza, per il normale esercizio della ferrovia elettrica San Marino-Rimini.

Testo vigente dal 7 settembre 1928

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urn:nir:stato:legge:1928-06-21;1962~art10 · fonte del testo