[1]Convenzione tra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino.
[2]Sua Maesta' il Re d'Italia e la Serenissima Repubblica di San Marino, animati dal desiderio di consolidare sempre piu' i rapporti amichevoli e cordiali esistenti tra i due Paesi e allo scopo di migliorare i mezzi di comunicazione fra i due Stati hanno nominato loro plenipotenziari:
[3]Sua Maesta' il Re d'Italia:
[4]S. E. Benito Mussolini, Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per gli affari esteri;
[5]Le LL. EE. i Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino:
[6]Conte gr. uff. Angelo Manzoni Borghese, Incaricato straordinario d'affari;
[7]Nobile comm. Manlio Gozi, Direttore delle poste, telegrafi e telefoni;
[8]i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri ed averli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:
[9]Art. 1.
[10]Il Governo italiano, per corrispondere ad un antico desiderio della Repubblica di San Marino ed alla sua necessita' di allacciarsi direttamente a Rimini con le grandi linee di comunicazione, si impegna a costruire e ad esercitare, direttamente o mediante concessione, una ferrovia elettrica a scartamento ridotto dalla capitale di San Marino per Serravalle a Rimini, riservandosi la facolta' di impiantare ad aderenza artificiale o di sostituire mediante funicolare, ove esigenze tecniche lo richiedessero, il tratto piu' elevato della linea.
[11]Il Regio Governo d'Italia si riserva altresi' la facolta' di valersi parzialmente, per la nuova comunicazione, degli impianti esistenti della ferrovia Rimini-Mercatino.
Testo vigente dal 7 settembre 1928
