[1]Convenzione tra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino.

[2]Sua Maesta' il Re d'Italia e la Serenissima Repubblica di San Marino, animati dal desiderio di consolidare sempre piu' i rapporti amichevoli e cordiali esistenti tra i due Paesi e allo scopo di migliorare i mezzi di comunicazione fra i due Stati hanno nominato loro plenipotenziari:

[3]Sua Maesta' il Re d'Italia:

[4]S. E. Benito Mussolini, Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per gli affari esteri;

[5]Le LL. EE. i Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino:

[6]Conte gr. uff. Angelo Manzoni Borghese, Incaricato straordinario d'affari;

[7]Nobile comm. Manlio Gozi, Direttore delle poste, telegrafi e telefoni;

[8]i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri ed averli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

[9]Art. 1.

[10]Il Governo italiano, per corrispondere ad un antico desiderio della Repubblica di San Marino ed alla sua necessita' di allacciarsi direttamente a Rimini con le grandi linee di comunicazione, si impegna a costruire e ad esercitare, direttamente o mediante concessione, una ferrovia elettrica a scartamento ridotto dalla capitale di San Marino per Serravalle a Rimini, riservandosi la facolta' di impiantare ad aderenza artificiale o di sostituire mediante funicolare, ove esigenze tecniche lo richiedessero, il tratto piu' elevato della linea.

[11]Il Regio Governo d'Italia si riserva altresi' la facolta' di valersi parzialmente, per la nuova comunicazione, degli impianti esistenti della ferrovia Rimini-Mercatino.

Testo vigente dal 7 settembre 1928

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1928-06-21;1962~art1 · fonte del testo