Non meno di due anni prima della scadenza dei termini di cui agli articoli 2 e 7 della presente Convenzione, i Governi contraenti esamineranno di comune accordo la convenienza di prorogare la facolta' concessa in virtu' dell'articolo 2 al Governo italiano e di continuare l'esercizio della ferrovia elettrica San Marino-Rimini e procederanno in ogni caso alla regolazione dei reciproci rapporti.

Testo vigente dal 7 settembre 1928

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urn:nir:stato:legge:1928-06-21;1962~art9 · fonte del testo