Non meno di due anni prima della scadenza dei termini di cui agli articoli 2 e 7 della presente Convenzione, i Governi contraenti esamineranno di comune accordo la convenienza di prorogare la facolta' concessa in virtu' dell'articolo 2 al Governo italiano e di continuare l'esercizio della ferrovia elettrica San Marino-Rimini e procederanno in ogni caso alla regolazione dei reciproci rapporti.
Testo vigente dal 7 settembre 1928
