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Miscellanea
Conversione in legge del R. decreto-legge 28 aprile 1927, n. 1379, che da' esecuzione alla Convenzione firmata in Roma il 26 marzo 1927, tra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, per la costruzione e l'esercizio di una ferrovia elettrica Rimini-San Marino e per l'impianto e l'esercizio di una stazione radiotelefonica in quella Repubblica
Legge 21 giugno 1928, n. 1962
- Aggiornato al
- 7 settembre 1928
- Articoli
- 11
- Versioni storiche
- 12
- Art. 1Convenzione tra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino. Sua Maesta' il Re…
- Art. 2Il Governo della Repubblica di San Marino, dal canto suo, per dare al Governo italiano…
- Art. 3In eccezione al disposto dell'art. 1 il Governo di San Marino si riserva di concedere…
- Art. 4Il Governo di San Marino si impegna a cedere gratuitamente gli immobili e le aree di…
- Art. 5La ferrovia elettrica San Martino-Rimini sara' ultimata ed aperta all'esercizio non oltre…
- Art. 6Compatibilmente con le esigenze tecniche ed economiche della costruzione e dell'esercizio…
- Art. 7L'impegno relativo all'esercizio della ferrovia San Marino-Rimini e' stabilito per la…
- Art. 8Il tronco della ferrovia elettrica San Marino-Rimini, ricadente entro il territorio della…
- Art. 9Non meno di due anni prima della scadenza dei termini di cui agli articoli 2 e 7 della…
- Art. 10I due Governi contraenti si riservano di stabilire in seguito e di comune accordo tutte…
- Art. 11La presente Convenzione sara' ratificata e le ratifiche saranno scambiate in Roma al piu'…
