Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1928
Confronto con la versione in vigore dal 19 settembre 1928 al 9 maggio 2025. 46 parole tolte, 14 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: S'intendono compresi nella somma globale di chi al precedente articolo:
tolto: a) i residui non superiori a lire italiane cinquemila di crediti germanici parzialmente riconosciuti, oltre gli interessi relativi a tali residui;
tolto: b) le somme non superiori a lire cinquemila riguardanti interessi di crediti germanici gia' regolati.aggiunto: Alligato n. 1-art. 3 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1928-06-21;1965~art3 · fonte del testo