Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1928
Confronto con la versione in vigore dal 19 settembre 1928 al 9 maggio 2025. 88 parole tolte, 14 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, ciascuna compagnia comunichera' all'Ufficio di verifica e compensazione germanico, per i contratti di cui agli articoli 1 e 2 ad essa pertinenti, l'ammontare della riserva matematica determinata a norma dell'articolo precedente, notifichera' le basi tecniche e i metodi per il calcolo delle riserve e trasmettera' tutti i documenti inerenti ai singoli contratti.
tolto: Sara' altresi' comunicato dalla compagnia, per ciascun contratto, l'importo dei premi eventualmente riscossi dopo il 1° gennaio 1920 e le date delle singole riscossioni.aggiunto: Alligato n. 4-art. 3 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1928-06-21;1965~alligato-n-4-art3 · fonte del testo