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[1]Col presente Accordo s'intendono definitivamente regolate e tacitate tutte le richieste italiane fondate sul paragrafo 12 dell'allegato alla Sezione V della Parte X del Trattato di Versaglia in quanto il comma 3 del presente articolo non disponga diversamente.

[2]Il Regio Governo italiano garantira' il Governo germanico e le societa' d'assicurazione germaniche da ogni molestia degli assicurati italiani riguardo a pretese risultanti dai contratti regolati mediante gli accreditamenti stabiliti nell'articolo 1 del presente Accordo e sopportera' le eventuali spese derivanti da tali molestie.

[3]In quanto ai contratti d'assicurazione di cui all'art. 1, non rientranti nelle categorie dell'art. 1, comma 2, e che non furono notificati sino al 15 giugno 1927 all'Ufficio di verifica, e compensazione germanico, rimangono impregiudicati gli eventuali diritti italiani risultanti dal paragrafo 12 suddetto contro le singole societa' di assicurazione. Tali diritti debbono farsi valere sulla base dei singoli contratti, dal Regio Governo italiano contro le singole societa' assicuratrici, sotto pena di decadenza, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Testo in vigore dal 19 settembre 1928 al 9 maggio 2025

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Richiamate nel testo

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