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[1]ALLIGATO N. 5.
[2]Accordo per la sistemazione dei crediti e debiti dipendenti da trattati generali di riassicurazione fra istituti ed imprese di assicurazione italiane e germaniche.
[3]Articolo unico.
[4]L'Ufficio germanico di verifica e compensazione accreditera' all'Ufficio italiano di verifica e compensazione con imputazione al conto 296, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo, la somma globale di lire italiane 8,134,000 (otto milioni centotrentaquattromila) a titolo di completa sistemazione di tutti i crediti e debiti ancora pendenti, derivanti da trattati generali, conclusi prima della guerra, relativi a contratti di assicurazione sulla vita stipulati dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dalle imprese italiane di assicurazione e da essi riassicurati presso societa' germaniche.
[5]Con tale accreditamento s'intendono soddisfatte tutte le pretese ancora pendenti o che potrebbero essere sollevate per tali riassicurazioni in base al paragrafo 20 dell'allegato all'art. 303 o a qualsiasi altra disposizione del Trattato di Versaglia.
[6]Non sono Compresi nella sistemazione presente gli obblighi reciproci, i quali concernono i trattati di riassicurazione conclusi fra la Compagnia italiana di assicurazione di Milano e la «Rückversicherungsgesellschaft Hamburg».
[7]I due Governi contraenti si garantiranno reciprocamente e garantiranno i rispettivi sudditi da ogni ulteriore molestia rispetto ai trattati suddetti e rimborseranno all'altra parte le spese derivanti da tali eventuali molestie.
[8]Benito Mussolini. Prittwitz.
Testo in vigore dal 19 settembre 1928 al 9 maggio 2025
