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[1]ALLIGATO N. 1.
[2]Accordo fra gli Uffici di verifica e compensazione italiano e germanico per la definizione di pendenze e l'acceleramento delle operazioni.
[3]Art. 1.
[4]L'Ufficio italiano di verifica e compensazione accreditera' all'Ufficio germanico di verifica e compensazione, in via transattiva, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo, la somma globale di lire italiane 14,000,000 (quattordici milioni).
[5]In detta somma si intendono compresi gli interessi.
Testo in vigore dal 19 settembre 1928 al 9 maggio 2025
