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[1]ALLIGATO N. 1.

[2]Accordo fra gli Uffici di verifica e compensazione italiano e germanico per la definizione di pendenze e l'acceleramento delle operazioni.

[3]Art. 1.

[4]L'Ufficio italiano di verifica e compensazione accreditera' all'Ufficio germanico di verifica e compensazione, in via transattiva, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo, la somma globale di lire italiane 14,000,000 (quattordici milioni).

[5]In detta somma si intendono compresi gli interessi.

Testo in vigore dal 19 settembre 1928 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1928-06-21;1965~art1 · fonte del testo