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L'Ufficio germanico di verifica e compensazione, dietro richiesta dell'Ufficio italiano, fornira', per quanto possibile, all'Ufficio italiano delle informazioni sui crediti regolati col presente Accordo e gli consegnera' i documenti ed altri mezzi giustificativi se detta richiesta gli sara' comunicata entro nove mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Testo in vigore dal 19 settembre 1928 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1928-06-21;1965~art6 · fonte del testo