Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1928
Confronto con la versione in vigore dal 19 settembre 1928 al 9 maggio 2025. 65 parole tolte, 14 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Per cio' che riguarda crediti reciproci non rientrati nei precedenti articoli e pei quali non siano state introdotte istanze presso il Tribunale arbitrale misto italo-germanico, l'Ufficio debitore comunichera' a quello creditore il piu' presto possibile:
tolto: a) quali crediti definitivamente siano riconosciuti accreditati;
tolto: b) quali crediti possano formare oggetto di una decisione concorde degli Uffici a favore del creditore;
tolto: c) quali crediti siano definitivamente contestati.aggiunto: Alligato n. 1-art. 8 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1928-06-21;1965~art8 · fonte del testo