Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 settembre 1928 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

Per cio' che riguarda crediti reciproci non rientrati nei precedenti articoli e pei quali non siano state introdotte istanze presso il Tribunale arbitrale misto italo-germanico, l'Ufficio debitore comunichera' a quello creditore il piu' presto possibile:

  • a)quali crediti definitivamente siano riconosciuti accreditati;
  • b)quali crediti possano formare oggetto di una decisione concorde degli Uffici a favore del creditore;
  • c)quali crediti siano definitivamente contestati.

Testo in vigore dal 19 settembre 1928 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1928-06-21;1965~art8 · fonte del testo