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Per cio' che riguarda crediti reciproci non rientrati nei precedenti articoli e pei quali non siano state introdotte istanze presso il Tribunale arbitrale misto italo-germanico, l'Ufficio debitore comunichera' a quello creditore il piu' presto possibile:
- a)quali crediti definitivamente siano riconosciuti accreditati;
- b)quali crediti possano formare oggetto di una decisione concorde degli Uffici a favore del creditore;
- c)quali crediti siano definitivamente contestati.
Testo in vigore dal 19 settembre 1928 al 9 maggio 2025
