La Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia partecipano a tutte le riunioni del Comitato esecutivo, dell'Autorita' di controllo comune, del Gruppo centrale e di tutti i gruppi di lavoro istituiti per preparare le decisioni o per altri lavori. 2. La Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia possono esprimere il loro parere e le loro preoccupazioni e presentare le loro proposte, ma non partecipano al voto. 3. Gli Stati parte della Convenzione di Schengen procedono a scambi di vedute con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia su questioni discusse nelle sedi dell'Unione europea connesse con il presente Accordo:

Testo vigente dal 25 giugno 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-05-27;197~accordo-art2 · fonte su Normattiva