1. L'entrata in vigore del presente Accordo e' subordinata: a. al deposito dello strumento di ratifica, di approvazione o di accettazione ad opera di tutte le Parti del presente Accordo; b. all'entrata in vigore degli accordi di adesione del Regno di Danimarca, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla Convenzione di Schengen, c. all'entrata in vigore degli accordi specifici con la Comunita' europea richiesti in virtu' di una decisione del Comitato esecutivo per l'adozione, da parte della Repubblica d'Islanda e del Regno di Norvegia, delle disposizioni della Comunita' che hanno reso inapplicabili disposizioni della Convenzione di Schengen in conformita' dell'articolo 134 alla data della firma del presente Accordo; d. all'entrata in vigore degli accordi specifici con gli Stati membri dell'Unione richiesti in virtu' di una decisione del Comitato esecutivo per l'adozione, da parte della Repubblica d'Islanda e del Regno di Norvegia, delle disposizioni dell'Unione europea che si sono sostituite a disposizioni della Convenzione di Schengen in conformita' dell'articolo 142, 1 comma, alla data della firma del presente Accordo; e. all'entrata in vigore degli accordi specifici con gli Stati terzi richiesti in virtu' di una decisione del Comitato esecutivo per l'adozione, da parte della Repubblica d'Islanda e del Regno di Norvegia, delle disposizioni degli accordi conclusi tra gli Stati parte della Convenzione di Schengen e Stati terzi alla data della firma del presente Accordo. 2. Il Comitato esecutivo si accertera' dell'adempimento delle condizioni di entrata in vigore e ne informera' il Governo del Granducato di Lussemburgo nella sua qualita' di depositario. Il presente Accordo entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica, di approvazione o di accettazione, con riserva dell'adempimento delle condizioni di cui alle lettere b), c), d) ed e) del 1 comma del presente articolo. Il Governo del Granducato di Lussemburgo notifichera' a tutte le Parti la data di entrata in vigore. 3. Il presente Accordo sara' messo in applicazione tra gli Stati per i quali la Convenzione di Schengen e' messa in applicazione e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia quando saranno realizzate le condizioni necessarie per l'applicazione della Convenzione di Schengen in tutti questi Stati e quando in essi saranno effettivi i controlli alle frontiere esterne.
Testo vigente dal 25 giugno 1999
