1. La Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia decidono in piena indipendenza di accettare: a. le decisioni adottate e le dichiarazioni fatte dal Comitato esecutivo o a nome dello stesso; b. le disposizioni del diritto comunitario in merito alle quali il Comitato esecutivo ha constatato che rendono inapplicabili disposizioni della Convenzione di Schengen in conformita' dell'articolo 134; c. le disposizioni adottate dagli stati membri dell'Unione europea in merito alle quali il Comitato esecutivo ha constatato che si sostituiscono alle disposizioni della Convenzione di Schengen in conformita' dell'articolo 142, 1 comma; d. le modifiche della Convenzione di Schengen ai sensi degli articoli 141 o 142, 2 comma; e. gli accordi che possono essere conclusi tra tutti gli Stati parte della Convenzione di Schengen e gli Stati terzi; che entrano in vigore dopo la firma del presente Accordo. Le constatazioni di cui al 1 comma, lettere b) e c), costituiscono delle decisioni del Comitato esecutivo ai sensi dell'articolo 132, 2 comma della Convenzione di Schengen. Esso determina tra le disposizioni di cui al 1 comma lettere b) e c), quelle che dovrebbero formare oggetto di accordi tra la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia e la Comunita' europea o gli Stati membri dell'Unione europea. Qualora non sia possibile conseguire fin dall'inizio l'obiettivo di un'entrata in vigore simultanea degli accordi e delle summenzionate disposizioni sostitutive, il comitato esecutivo adottera' le disposizioni transitorie eventualmente necessarie, nei limiti delle sue competenze. 2. L'accettazione da parte della Repubblica d'Islanda e del Regno di Norvegia delle disposizioni di cui al 1 comma crea diritti e obblighi tra le Parti. Il Comitato esecutivo constata tale accettazione, che riporta nel verbale della propria riunione. 3. Qualora l'ordine del giorno di una riunione del Comitato esecutivo preveda l'adozione di una decisione di cui al 1 comma, in merito alla quale si suppone, sulla base delle discussioni condotte in seno ai gruppi di lavoro, successivamente in seno al Gruppo centrale, che la Repubblica d'Islanda e/o il Regno di Norvegia non possano accettarla, a tali due paesi verra' data la possibilita' di esporre la propria posizione in seno al Comitato esecutivo. Il Comitato esecutivo adottera' una decisione solo dopo aver esplicitamente preso in considerazione la posizione della Repubblica d'Islanda e/o del Regno di Norvegia.
Testo vigente dal 25 giugno 1999
