1. In caso di grave disaccordo tra, da un lato, la Repubblica d'Islanda e/o il Regno di Norvegia e, d'altro lato, le altre Parti del presente Accordo, questo puo' essere denunciato dai paesi parte della Convenzione di Schengen, congiuntamente, e dalla Repubblica d'Islanda e/o dal Regno di Norvegia, singolarmente. 2. Qualora la Repubblica d'Islanda e/o il Regno di Norvegia non accettino una decisione cui si fa riferimento all'articolo 3, 1 comma, cio' equivale a denuncia e la presidenza del Comitato esecutivo lo notifica entro un termine di 30 giorni al Governo del Granducato di Lussemburgo, che ne informa le altre Parti. La Repubblica d'Islanda e/o il Regno di Norvegia cessano di essere parti del presente Accordo sei mesi dopo tale notifica. 3. Il presente Accordo cessa di essere applicato quando la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia o quando gli Stati parte della Convenzione di Schengen cessano di esserne parte. 4. Le conseguenze della denuncia del presente Accordo saranno oggetto di un accordo tra le Parti rimanenti e la Parte che denuncia. In mancanza di accordo, il Comitato esecutivo adotta le misure necessarie nel limite delle sue competenze. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto le proprie firme in calce al presente Accordo. Fatto a Lussemburgo, il diciannove dicembre millenovecentonovantasei, nelle lingue tedesca, danese, spagnola, finlandese, francese, greca, islandese, italiana, olandese, norvegese, portoghese e svedese, i dodici testi facenti ugualmente fede, in un esemplare originale, che verra' depositato presso gli archivi del Governo del Granducato di Lussemburgo, il quale ne rimettera' copia conforme a ciascuna delle Parti. Dichiarazione delle Parti della Convenzione di Schengen Qualora il presente Accordo venga denunciato o cessi di essere applicato ai sensi dell' articolo 10, 2 comma dello stesso, i controlli delle persone alla frontiera con lo Stato o gli Stati interessati saranno esercitati conformemente alle disposizioni della Convenzione di Schengen. Dichiarazione della Repubblica d'Islanda e del Regno di Norvegia 1. Le riserve formulate in conformita' dell'articolo 13 della Convenzione europea sulla repressione del terrorismo non si applicano all'estradizione tra gli Stati firmatari del presente Accordo. 2. La Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia dichiarano che non invocheranno nei confronti degli Stati membri di Schengen che garantiscano identico trattamento le dichiarazioni da esse fatte nell'ambito dell'articolo 6, 1 comma della Convenzione europea di estradizione, per rifiutare l'estradizione di residenti di Stati diversi dagli Stati nordici.
Testo vigente dal 25 giugno 1999
