[1]Insequestrabilita' degli averi

[2]I beni ed averi del Fondo, dovunque si trovino e qualunque siano i detentori, sono esenti da perquisizione, requisizione, confisca, espropriazione e da qualunque altra forma di ingerenza o pignoramento, emanata dal potere esecutivo o legislativo.

Testo vigente dal 22 dicembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-11-27;197~art42 · fonte su Normattiva