dalla "cautio judicatum solvi" Al cittadino residente o domiciliato nel territorio di una Parte contraente che compare davanti all'autorita' giudiziaria dell'altra Parte contraente non puo' essere imposta la "cautio judicatum solvi" in ragione della sua qualita' di straniero o di non residente o di non domiciliato nel territorio di tale Parte contraente.
Testo vigente dal 31 agosto 1993
