1. A richiesta di una parte contraente il depositario della presente convenzione convoca il Comitato allo scopo di procedere a scambi di opinioni sul funzionamento della convenzione ed in particolare: - sullo sviluppo della giurisprudenza comunicata conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino; - sull'applicazione dell'articolo 57 di detta convenzione. 2. Il Comitato puo' altresi', alla luce di questi scambi di informazioni, esaminare l'opportunita' che venga intrapresa una revisione della presente convenzione su punti particolari, nonche' formulare raccomandazioni.

Testo vigente dal 4 marzo 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-10;198~protocollo-n-2-art4 · fonte su Normattiva