1. Il Governo del Granducato del Lussemburgo rimette al Governo della Repubblica di Finlandia copia conforme della Convenzione del 1990 nelle lingue francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca. 2. il testo della Convenzione del 1990, nella versione in lingua finlandese, viene allegato al presente Accordo e fa fede alle stesse condizioni dei testi della Convenzione in lingua francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto la loro firma in calce al presente Accordo. Fatto a Lussemburgo il diciannove dicembre millenovecentonovantasei, nelle lingue finlandese, francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, gli otto testi facenti ugualmente fede, in un esemplare originale, che verra' depositato presso gli archivi del Governo del Granducato del Lussemburgo, il quale ne rimettera' copia conforme a ciascuna delle Parti contraenti.
Testo vigente dal 25 giugno 1999
