1. Il Governo del Granducato di Lussemburgo rimette al Governo del Regno di Danimarca copia conforme della Convenzione del 1990 nelle lingue francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca. 2. Il testo della Convenzione del 1990 nella versione in lingua danese, viene allegato al presente Accordo e fa fede alle stesse condizioni dei testi della Convenzione del 1990 in lingua francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto la loro firma in calce al presente Accordo. Fatto a Lussemburgo, il 19 dicembre millenovecentonovantasei, nelle lingue danese, francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, gli otto testi facenti ugualmente fede, in un esemplare originale, che verra' depositato presso gli archivi del Governo del Granducato di Lussemburgo, il quale ne rimettera' copia conforme a ciascuna delle Parti contraenti.

Testo vigente dal 25 giugno 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-05-27;198~art8 · fonte su Normattiva