[1]1. Il Governo del Granducato di Lussemburgo rimette al Governo della Repubblica portoghese copia conforme alla Convenzione del 1990 nelle lingue francese, italiana, olandese e tedesca. 2. Il testo della Convenzione del 1990, nella versione in lingua portoghese, viene allegato al presente Accordo e fa fede alle stesse condizioni dei testi originali della Convenzione nelle versioni in lingua francese, italiana, olandese e tedesca. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto la loro firma in calce al presente Protocollo. Fatto a Bonn, il venticinque giugno millenovecentonovantuno, nelle lingue francese, italiana, olandese, portoghese e tedesca, i cinque testi facenti ugualmente fede, in un esemplare originale, che verra' depositato presso gli archivi del Governo del Granducato di Lussemburgo, il quale ne rimettera' copia conforme delle Parti contraenti.

[2]Per il Governo del Regno del Belgio

[3]Per il Governo della Repubblica federale di Germania

[4]Per il Governo della Repubblica francese

[5]Per il Governo della Repubblica italiana

[6]Per il Governo del Regno dei Paesi Bassi

[7]Per il Governo della Repubblica portoghese

[8]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 3 gennaio 1994

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urn:nir:stato:legge:1993-12-06;570~accordo-art8 · fonte su Normattiva